Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Riduzione delle aliquote delle accise
                      sui prodotti petroliferi
  1.  Dal  1  ottobre  2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella
della benzina senza piombo.
  2.   Le  aliquote  di  accisa  sui  prodotti  petroliferi  indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate,  fino  al  31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le
sole   aliquote   di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate  di  cui
all'articolo 24,  comma 1,  lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
  3.  Nel  periodo  1  ottobre  2001-31 dicembre  2001, e' consentita
l'immissione  al  consumo  di  benzina  avente  contenuto  di  piombo
compreso  tra  150  e  5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo
della  benzina  con  piombo,  mantenendo  inalterata  la  definizione
commerciale  di benzina super e garantendo la necessaria informazione
ai  consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
colonnine  d'erogazione  dalla  benzina con piombo alla benzina senza
piombo  non  comporta  alcun  adempimento amministrativo a carico dei
titolari delle autorizzazioni.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 1, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
              "1. Al  fine di compensare le variazioni dell'incidenza
          sui  prezzi  al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
          internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
          e  fino  al  30 giugno  2001,  le  aliquote  di  accisa dei
          seguenti   prodotti   petroliferi   sono   stabilite  nella
          sottoindicata misura:
                a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina  senza  piombo:  lire  1.007.486 per mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1) usato  come  carburante:  lire 739.064 per mille
          litri;
                  2) usato  come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1) emulsione  con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1) con  olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2) con  olio  combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4) emulsione  con  olio  combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1) con  olio  combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2) con  olio  combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1) usati  come  carburante:  lire 509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati come combustibile per riscaldamento: lire
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1) per  usi  domestici  di  cottura  di  cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
          per metro cubo;
                    2.2) per  uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
                    2.3) per  altri usi civili: lire 307,51 per metro
          cubo;
                  3) per  i  consumi  nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1) per  gli  usi  di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
          lire 46,78 per metro cubo;
                    3.2) per  altri usi civili: lire 212,46 per metro
          cubo".